ART. 3 – L’Associazione, che si propone di favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale dei cittadini, si prefigge di svolgere attività, di diversa natura, di interesse civico, sociale e culturale. In tal senso l’associazione potrà:– promuovere, favorire e realizzare attività culturali e di promozione sociale di ogni tipo;– promuovere, favorire la creazione di centri studi e di ricerca, nonché la diffusione di quanto ideato o prodotto tramite pubblicazioni ed attività editoriali;– promuovere, favorire e realizzare attività di studio, progettazione e realizzazione di programmi di ricerca e di cooperazione e/o scambio culturale e/o economico fra l’Italia e altri paesi.
ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque (persona fisica o ente) si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto. Essi devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita (o i dati identificativi dell’ente) unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all’eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 6 – Ogni Associato deve pagare una quota di ingresso che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 – I Soci hanno diritto a:– partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;– eleggere rappresentanti ed essere eletti in qualità di membri negli organismi direttivi dell’Associazione.Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione ed all’osservanza delle delibere degli organismi sociali. La quota sociale annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e/o patrimoni dell’associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei tempi previsti dal presente statuto e dalle delibere assembleari.
ART. 10 – Gli organismi sociali dell’associazione sono:– l’Assemblea dei Soci;– Il Consiglio Direttivo;– Il Presidente;– Il Presidente Onorario
ART. 11 – L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che alla data di convocazione dell’assemblea siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, nel periodo che va dall’uno Gennaio al trenta Aprile tramite avviso scritto o inviato per posta elettronica, con un preavviso di almeno otto giorni